La norma
L’aula di Montecitorio ha approvato il Dl rimpatri. Modificata la disposizione sui compensi ai legali delle persone straniere che aderiscono ai programmi di rimpatri volontari assistiti
di Pietro Menzani
16 giugno 2026
È arrivato il via libera dell’aula della Camera al decreto sui rimpatri volontari assistiti, già approvato in prima lettura dal Senato senza subire alcuna modifica. Il Dl sicurezza-bis o Dl rimpatri è il correttivo di un precedente decreto legge che, a seguito dei confronti con il Quirinale riguardo alla costituzionalità dei suoi contenuti, era stato ritenuto necessario rettificare.
Domande di approfondimento generate da 24Ore AI L’obiettivo principale era modificare la disposizione contenuta nel primo provvedimento che prevedeva un incentivo per gli avvocati delle persone straniere che avessero aderito volontariamente alla procedura di rimpatrio.
L’incentivo agli avvocati
La misura originale, infatti, introduceva un indennizzo di 615 euro - da erogarsi a rimpatrio effettuato - per i rappresentanti legali di chi avesse preso parte a un programma di rimpatri volontari assistiti. Nel decreto si parlava anche di una collaborazione con il Consiglio nazionale forense (Cnf).
Proprio il Cnf aveva criticato aspramente la disposizione. Infatti, nel testo del Dl sicurezza-bis è stato eliminato ogni riferimento al Consiglio nazionale forense dall’elenco dei soggetti che possono collaborare con il ministero dell’Interno all’attuazione dei piani di rimpatrio.
Nel nuovo testo, poi, il compenso previsto come incentivo ai rimpatri volontari - che rimane di circa 615 euro, pari al contributo economico per le prime esigenze - viene destinato al «rappresentante munito di mandato che ha fornito assistenza allo straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito» invece che al «rappresentante legale munito di mandato» come prevedeva il Dl originale.
L’erogazione del compenso
Un’altra novità contenuta nel decreto correttivo riguarda il momento in cui vengono erogati i 615 euro. Nel Dl correttivo l’elargizione del compenso non è più prevista all’«esito della partenza dello straniero» - e quindi vincolata alla riuscita della pratica - bensì alla «conclusione del procedimento».
E sarà il ministero dell’Interno - che il nuovo Dl vincola a emanare un decreto ministeriale entro 60 giorni dall’entrata in vigore del correttivo - a individuare le figure preposte all’assistenza e i criteri per l’erogazione dei compensi. In sostanza, come spiega il dossier di lettura del provvedimento, «è stata soppressa la previsione dell’effettiva partenza dello straniero quale condizione legittimante l’erogazione del compenso».
I costi
Il testo del correttivo prevede anche un aumento delle spese. La cifra stanziata - data l’estensione della platea dei beneficiari del compenso ora che l’erogazione non dipende più dall’esito della procedura - sale a 1,4 milioni di euro per il triennio 2026-2028.
Nello specifico, gli oneri derivanti dalle misure contenute nel provvedimento sono valutati in 281.055 euro per il 2026 e in 561.495 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Rispetto al Dl originale si parla quindi di un incremento di circa 35 mila euro per l’anno in corso e di circa 140mila euro per il biennio 2027-2028.
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