Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Braggion della settima penale. La pm Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e anche la confisca della Torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
Si tratta della prima sentenza dopo una delle tante indagini aperte, da ormai quasi quattro anni, dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica e su presunti abusi edilizi. Inchieste che, poi, in alcuni casi sono arrivate a contestare anche ipotesi di corruzione.
La pm Marina Petruzzella, lo scorso aprile, aveva chiesto 8 condanne per i reati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva e anche la confisca della Torre. Erano stati chiesti 2 anni e 4 mesi di arresto e 50mila euro di ammenda per Giovanni Oggioni, ex direttore dello Sportello unico edilizia del Comune ed ex vicepresidente della Commissione paesaggio, nel marzo 2025 anche arrestato per un altro filone sulla corruzione e imputato in diversi procedimenti. Stesse richieste di condanne avanzate per gli imprenditori-costruttori Stefano e Carlo Rusconi. La pm aveva chiesto, poi, per quei due reati contravvenzionali le pene più alte di 2 anni e 4 mesi di arresto e 50mila euro di ammenda anche per altri due imputati, ossia Franco Zinna, ex dirigente della Direzione Urbanistica milanese, e Gianni Maria Beretta, architetto e progettista. Erano stati chiesti due anni di arresto e 30mila euro di ammenda per Francesco Mario Carrillo e Maria Chiara Femminis e un anno di arresto e 16mila euro di ammenda per Pietro Ghelfi, tre ex funzionari dello Sportello unico edilizia.
Tutti e otto gli imputati sono stati assolti con formula piena. Motivazioni tra 90 giorni. Tra i difensori gli avvocati Brambilla Pisoni, Tizzoni, Diodà, Bencini, Moramarco, Limentani, Bono e Mangiarotti. Il Comune, parte offesa per i pm, non si era costituito parte civile contro gli imputati. Secondo le indagini e l'accusa, per costruire quella Torre di oltre 80 metri e 24 piani, come in altri casi, era stata usata una "Scia con atto d'obbligo", ossia un'autocertificazione, invece che un piano attuativo con convenzione urbanistica, che avrebbe preso in considerazione gli annessi servizi da garantire nell'area. Secondo i pm, una nuova costruzione era stata "spacciata" per una ristrutturazione. Ipotesi che riguarda tanti altri procedimenti e che è stata spazzata via da questo primo verdetto.
Per "tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, atteso che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e finanche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione" edilizia. Lo scrive il Tribunale di Milano, in una nota firmata dal presidente Fabio Roia, per spiegare, prima del deposito delle motivazioni, la sentenza sul caso Torre Milano. "La prassi consolidata del Comune di Milano", si legge, "consentiva l'intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato a OPM srl", ossia con una Scia. Oggi, si legge nella nota, "la giudice dottoressa Paola Braggion ha pronunciato sentenza di assoluzione con la formula 'il fatto non costituisce reato' nel procedimento a carico di Rusconi Carlo + 7 riservando il deposito della motivazione in giorni 90". I costruttori e "l'asseveratore del progetto sono stati chiamati a rispondere della realizzazione di un intervento edilizio, alto oltre 87 metri, con titolo illegittimo (Scia con Atto d'Obbligo) e, dunque, senza il necessario permesso di costruire, trattandosi di nuova costruzione e non di ristrutturazione (reato ex art. 44 lett. b) e senza previo piano attuativo". I funzionari del Comune di Milano "sono stati citati per rispondere penalmente per aver concorso (dolosamente) o cooperato (colposamente) a tale realizzazione rilasciando un titolo illegittimo e redigendo una delibera dirigenziale che rendeva possibile tale costruzione in contrasto con norme statali fondamentali, e senza provvedere alla redazione di piano attuativo". Per tutti, spiega il Tribunale, "difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, atteso che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e finanche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione emergente dalla nozione di ristrutturazione di cui all'art. 3 lett. d) DPR 380/01 vigente nel 2018 e sulla vigenza ed applicabilità dell'art 41 quinquies c.6 L. 1150/42". Inoltre, viene chiarito, "la prassi consolidata del Comune di Milano, discendente dall'applicazione della Legge Regionale, del PGT e del Regolamento Edilizio, avvallata dall' Avvocatura Comunale fino dal 2002, ratificata fino al 2023 c…
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