Il provvedimento
I produttori dovranno segnalare a quali enti attivi nel settore della beneficenza sono destinati i fondi, l’entità dell’importo e il termine entro cui opereranno il versamento. Sarà l’Agcm a sanzionare le violazioni
di Pietro Menzani
16 giugno 2026
Arrivano paletti alla beneficenza a tutela dei consumatori contro le iniziative false e che nascondono forme di raggiro. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulle iniziative di solidarietà legate alla vendita di prodotti. L’obiettivo del provvedimento è garantire maggiori tutele ai consumatori regolamentando in maniera più rigida le pratiche commerciali legate alla promozione, vendita o fornitura di beni i cui proventi siano in parte destinati al settore della beneficenza. L’idea alla base della norma è che i consumatori ricevano informazioni chiare e non ingannevoli in relazione alle iniziative solidaristiche rendendo il mercato più trasparente.
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L’iter
Il ddl, infatti, è stato presentato alla Camera su iniziativa del Governo a febbraio 2024, a poche settimane dallo scoppio del “Pandoro-gate”: l’influencer Chiara Ferragni era stata multata dall’Antitrust per un milione di euro per «pratica commerciale scorretta» per le vendite del pandoro Balocco “Pink Christmas” che avrebbero dovuto contribuire a una donazione per l’ospedale Regina Margherita di Torino.
A inizio aprile 2026 il provvedimento - conosciuto mediaticamente proprio come “Ddl Ferragni” - è stato approvato dall’aula di Montecitorio e assegnato alla commissione Industria del Senato, che ha concluso l’esame e trasmesso il ddl all’aula a maggio.
Trasparenza
Nel testo del ddl, che si compone di sei articoli, si legge che «i consumatori hanno diritto di ricevere dai produttori e dai professionisti un’adeguata informazione circa la destinazione di una parte dei proventi della vendita di un prodotto» quando questa è riservata a enti che operano nel settore della beneficenza.
I produttori saranno dunque tenuti a rendere visibile sulla confezione del prodotto - oltre al prezzo - il soggetto destinatario di parte dei proventi, le finalità per cui sarà impiegata questa parte dei proventi e anche la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo per ogni unità di prodotto da devolvere ai soggetti destinatari.
Viene specificato che le informazioni in questione possono essere fornite anche tramite «l’apposizione di una targhetta cartacea o adesiva sulla confezione» ma sempre « assicurando chiarezza, semplicità e adeguata evidenza grafica». Tutte queste indicazioni dovranno essere fornite dai produttori e dai professionisti anche nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto (sia quella tradizionale che l’ influencer marketing ).
Il ruolo dell’Agcm e le sanzioni
In più, almeno quindici giorni prima dell’inizio della vendita i produttori saranno tenuti a fornire all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) le medesime informazioni. Sarà poi necessario comunicare il termine entro cui sarà effettuato il versamento agli enti beneficiari di parte dei proventi e - entro tre mesi dalla scadenza del limite temporale segnalato - bisognerà dare notizia all’Agcm dell’effettiva esecuzione del pagamento.
Il ddl prevede ingenti multe per chi non rispetterà gli obblighi previsti e sarà proprio l’Agcm a irrogarle. A chi viola gli obblighi di comunicazione e trasparenza previsti dal disegno di legge saranno applicate sanzioni da 5mila a 50mila euro. L’Agcm ha inoltre la facoltà di imporre al produttore o professionista destinatario della sanzione la pubblicazione, a sue spese, della sanzione sul proprio sito internet e sulle proprie pagine social, sui giornali o mediante ogni altro mezzo che garantisca l’informazione dei consumatori. In caso di inottemperanza all’obbligo di pubblicazione, è prevista una sanzione amministrativa da 5mila a 50mila euro.
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