OpenAI ha fallito nel suo tentativo di registrare il suo nome come marchio all'interno dell'Unione europea. L'Ufficio della proprietà intellettuale dell'Unione europea (EUIPO) ha respinto la domanda, con la decisione confermata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CJEU) nel caso numero T-555/25. OpenAI ha cercato di registrare OPOPENAI per le classi 9, 38, 42 e 45, che coprono software, telecomunicazioni, servizi scientifici e altro ancora. Tuttavia, il tribunale ha stabilito che il termine è descrittivo piuttosto che distintivo e quindi non ammissibile alla registrazione ai sensi della legge sui marchi UE.
La sentenza si è basata sul principio che i termini che descrivono prodotti o servizi rilevanti per un pubblico di riferimento non possono essere registrati come marchi. Ad esempio, "APPLE" non può essere registrato come marchio per frutta perché la parola si riferisce direttamente al prodotto. Al contrario, "Apple" può essere utilizzato come marchio per dischi musicali poiché non descrive comunemente tali articoli. Questa distinzione consente a più entità di utilizzare lo stesso marchio per diverse categorie di beni e servizi. In questo caso, l'EUIPO ha stabilito che "open ai" in inglese trasmette il significato di "intelligenza artificiale liberamente accessibile", che impedisce ad altri di offrire servizi simili con lo stesso nome.
Pertanto, la registrazione di OPOPENAI per le classi 9, 42 e 45 è stata ritenuta invalida. Il tribunale ha confermato che il termine manca di caratteristiche distintive e quindi non è adatto per la protezione dei marchi. L'EUIPO ha identificato il pubblico di riferimento come la popolazione di lingua inglese, compresi privati e professionisti. OpenAI non ha contestato questa definizione. L'ufficio ha inoltre osservato che il termine open ai è inteso come riferito alla tecnologia AI liberamente disponibile, rendendolo inappropriato per la registrazione del marchio. Il tribunale ha sottolineato che anche se il termine avesse altri significati, la possibilità di una sola interpretazione è sufficiente per squalificarlo.
OpenAI ha sostenuto di aver registrato con successo il nome in altre giurisdizioni, tra cui il Regno Unito e Singapore. Tuttavia, la Corte di giustizia dell'UE ha respinto questo punto, affermando che l'EUIPO deve applicare il diritto dell'UE in modo indipendente. OpenAI ha anche affermato che l'EUIPO aveva precedentemente approvato domande simili, ma la corte ha chiarito che le decisioni passate non giustificano le registrazioni attuali. Ha sottolineato che gli esempi citati da OpenAI sono stati concessi direttamente e né la camera d'appello né il tribunale sono vincolati da decisioni precedenti.
Inoltre, OpenAI ha tentato di sostenere che open ai e OPENAI sono due concetti completamente separati, suggerendo che la differenza di capitalizzazione li rende distinguibili. La corte ha respinto questo, osservando che il pubblico in generale non si impegna in un'analisi grammaticale dettagliata quando incontra tali termini. La corte ha concluso che il potenziale di descrizione del termine superava qualsiasi pretesa di unicità. La sentenza sottolinea i rigorosi criteri di ammissibilità del marchio ai sensi del diritto dell'UE, in particolare per quanto riguarda il requisito per un marchio di essere distintivo.
Mentre OpenAI continua ad operare come una società leader nell'intelligenza artificiale, la sua incapacità di ottenere un marchio per il suo nome evidenzia le sfide affrontate dalle aziende tecnologiche che cercano protezioni legali nei mercati internazionali.
1 servizi
heise onlineIndipendenteCentroFattualità 95Obiettività 905 gg fa Openai non può essere registrato come marchio dell'UnioneIl fornitore di KI OpenAI ha tentato senza successo di registrare il suo nome "OPENAI" come marchio dell'Unione nell'Unione europea. L'Istituto europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) e il Tribunale dell'Unione europea hanno rifiutato la registrazione, poiché il nome "open ai" in inglese è interpretato come "frei zugängliche KI" e quindi è considerato un termine descrittivo che non è idoneo come marchio. La decisione riguarda le classi 9, 42 e 45, che comprendono software, API, banche dati e servizi KI.
Lettura del bias (Centro): La relazione rimane facciale e obiettiva, senza influenze politiche o chiare inclinazioni parziali.
Perché fattualità (95): The article accurately summarizes the court ruling that OpenAI cannot register 'OPENAI' as a trademark due to its descriptive nature for certain classes. It provides correct context about the EU Court’s decision and references the case number T-555/25. The explanation about why 'APPLE' can't be regi
Perché obiettività (90): The article presents the facts neutrally, explaining both sides of the argument without taking a clear stance. However, it uses some explanatory phrasing like 'vergeblich versucht' (failed attempt) which slightly implies judgment. Overall, it remains mostly objective and avoids overt bias.
★
Manteniamo le notizie oneste.
ObjectiveNews è finanziato dai lettori e senza pubblicità: ti mostriamo il bias invece di nasconderlo. Sostieni il giornalismo indipendente per 5 €/mese.
Diventa sostenitore